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Scissione dei Pagamenti – d.l. n. 50/2017 – Nuovi elenchi

Si pubblicano, anche alla luce delle segnalazioni pervenute a seguito delle informazioni divulgate su questo sito lo scorso 28 giugno 2017, i nuovi elenchi dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

In particolare, per quanto riguarda l’elenco delle pubbliche amministrazioni tenute ad applicare la normativa sulla scissione dei pagamenti, il Dipartimento delle finanze non provvede alla sua pubblicazione poiché il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 13 luglio 2017, che ha modificato l’articolo 5-bis del decreto del 23 gennaio 2015 (introdotto dal decreto del 27 giugno 2017), ha stabilito che detta normativa si applica alle amministrazioni destinatarie della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Pertanto si fa riferimento all’elenco pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it); nell’utilizzo di detto elenco non vanno considerati i soggetti classificati nella categoria dei “Gestori di pubblici servizi”. Si precisa che le aziende speciali applicano il meccanismo della scissione dei pagamenti, dato che rientrano tra i soggetti destinatari della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria.

Il Dipartimento delle finanze ha revisionato gli elenchi nn. 2, 3 e 4 eliminando le seguenti tipologie di soggetti:

  • le società per le quali non ricorre il controllo di diritto da parte di una specifica  pubblica amministrazione; non rientrano quindi le società per le quali si è in presenza di partecipazioni minoritarie, possedute da pubbliche amministrazioni centrali o locali o da loro controllate, che nel complesso superano la percentuale del 50 per cento;
  • le società controllate da quelle di cui al punto precedente;
  • le società controllate, direttamente o indirettamente, da enti diversi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
  • gli enti pubblici economici e le fondazioni, dato che non rivestono forma societaria.
    È stato, infine, revisionato l’elenco n. 5, relativo alle società quotate incluse nell’indice FTSE MIB.

Si rendono quindi disponibili i seguenti elenchi:

  • elenco delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
  • elenco delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
  • elenco delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime;
  • elenco delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

I soggetti interessati potranno segnalare alla casella di posta elettronica df.dg.uff05@finanze.it, entro il giorno 19 luglio 2017, eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi. Il Dipartimento delle finanze provvederà successivamente alla pubblicazione degli elenchi definitivi.

Roma, 14 luglio 2017.