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Scissione dei pagamenti – d.l. n. 50/2017 – 2° Rettifica elenchi definitivi

Alla luce delle ulteriori segnalazioni pervenute successivamente alla pubblicazione dello scorso 4 agosto 2017, relativa agli elenchi definitivi rettificati dei soggetti tenuti nell’anno 2017 all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, il Dipartimento delle finanze ha provveduto a escludere dai medesimi elenchi n. 2 società per le quali è stato accertato, sulla base della documentazione pervenuta, la mancanza dei requisiti per l’applicazione della normativa sulla scissione dei pagamenti e a includere n. 8 società per le quali è stata invece accertata la sussistenza  di detti requisiti.

Si rendono quindi disponibili i seguenti nuovi elenchi definitivi rettificati:

  • elenco definitivo rettificato delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
  • elenco definitivo rettificato delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime.

Oltre a detti elenchi rettificati, si riconfermano invariati gli altri elenchi definitivi già divulgati lo scorso 26 luglio 2017:

  • elenco definitivo delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
  • elenco definitivo delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Si coglie l’occasione per ribadire che sono tenute ad applicare la normativa sulla scissione dei pagamenti i seguenti soggetti indicati nell’articolo 17-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633:

  • comma 1: le pubbliche amministrazioni destinatarie della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, incluse nell’elenco (cd. elenco IPA) pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it); nell’utilizzo di detto elenco non vanno considerati i soggetti classificati nella categoria dei “Gestori di pubblici servizi”;
  • comma 1-bis: le società controllate da pubbliche amministrazioni nonché le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB di cui agli elenchi n. 2, 3, 4 e 5 sopra specificati.

Si precisa inoltre che le società controllate da pubbliche amministrazioni centrali o locali, ancorché non iscritte nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, ovvero ancorché iscritte nella categoria dei “Gestori di pubblici servizi”, sono in ogni caso tenute all’applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti qualora risultino incluse nei relativi elenchi nn. 2, 3 e 4. Parimenti, le società incluse in detti elenchi non sono tenute all’applicazione della normativa sulla fatturazione elettronica obbligatoria se non rientrano tra i soggetti di cui all’articolo 1, comma 209, della legge n. 244/2007 e, conseguentemente, se non sono iscritte nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

Roma, 14 settembre 2017.