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Disciplina del tributo

La disciplina del tributo, contenuta negli artt. da 1 a 45 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, individua come soggetti passivi dell'IRAP gli esercenti attività d’impresa e lavoro autonomo, operanti sia in forma individuale che associata, gli enti non commerciali privati nonché le amministrazioni ed enti pubblici.
Non sono soggetti passivi IRAP:

  • gli organismi di investimento collettivo del risparmio ad esclusione delle società di investimento a capitale variabile;
  • i fondi pensione di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124;
  • i gruppi economici di interesse europeo (GEIE) di cui al  D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, salvo quanto disposto nell'art. 13 del D.Lgs n. 446 del 1997;
  • i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell'art. 32 del D.P.R.  22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti di cui all'art. 8 del  D.Lgs.  18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all'art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
    Sono, altresì, esclusi dal campo di applicazione dell’IRAP le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190

Dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, a norma dell’art. 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l’IRAP non è dovuta:

  • dalle persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d’impresa di cui all’art. 55 del TUIR residenti nel territorio dello Stato (lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 446 del 1997)  L’esclusione opera anche nei confronti dell’impresa familiare e dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria;
  • dalle persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR residenti nel territorio dello Stato (lettera c) del comma 1 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 446 del 1997).

L’IRAP si applica sul “valore della produzione netta” derivante dall’attività esercitata nel territorio della regione o provincia autonoma, calcolato in maniera differenziata in base alla  tipologia dei soggetti e delle attività esercitate.
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015 è stata prevista la possibilità di dedurre integralmente dal calcolo della base imponibile l’intero costo sostenuto per i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato. La misura opera nei confronti dei soggetti passivi IRAP ad esclusione degli enti non commerciali, delle amministrazioni e degli enti pubblici relativamente alle attività istituzionali. Detta deduzione è stata poi estesa, seppure entro specifici limiti, anche ai costi sostenuti per l’assunzione di lavoratori stagionali, a condizione che questi ultimi siano impiegati per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni dalla data di cessazione del precedente contratto.

L’imposta è determinata applicando al valore della produzione netta le seguenti aliquote:

a)

aliquota ordinaria

3,90 %

b)

aliquota per le imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori

4,20 %

c)

aliquota per banche, altri enti e società finanziarie

4,65 %

d)

aliquota per imprese di assicurazione

5,90 %

e)

aliquota per amministrazioni ed enti pubblici

8,50 %

Le Regioni e le Province autonome, con propria legge, a norma dell’art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, hanno facoltà di variare le aliquote di cui alle lettere a), b), c) e d) della tabella fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali, differenziandole per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.
La disciplina dell’IRAP è stata integrata dall’art. 5 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 - recante disposizioni sul federalismo fiscale provinciale e regionale - che detta norme valide solo per le Regioni ordinarie le quali possono ridurre le aliquote fino ad azzerarle, nonché disporre deduzioni dalla base imponibile nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea. La norma precisa, inoltre che:

  • la riduzione dell'IRAP non può essere disposta se la maggiorazione all’addizionale regionale all’IRPEF di cui all'art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 68 del 2011, è superiore a 0,5 punti percentuali;
  • restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.

La possibilità di azzeramento delle aliquote è consentita, altresì, alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in virtù di specifiche norme contenute negli Statuti speciali o nelle disposizioni di attuazione statutaria.

Per ogni periodo d’imposta i soggetti passivi IRAP sono tenuti a presentare la dichiarazione di imposta compilando il modello Irap predisposto dall’Agenzia delle entrate.
L’imposta è riscossa tramite autoliquidazione secondo la stessa disciplina applicabile per le imposte sui redditi. Il contribuente attraverso il modello F24, provvede al versamento del tributo attraverso il pagamento:

  • di un acconto (da ripartire in due rate nel corso dell’anno) pressoché commisurato alla totalità dell’imposta dovuta per il periodo precedente o a quella che si presume di pagare per l’anno successivo;
  • e di un saldo da corrispondere nell’anno successivo a quello di riferimento in seguito alla presentazione della dichiarazione IRAP.

L’IRAP è un “tributo proprio derivato”, vale a dire un tributo istituito e regolato dalla legge dello Stato, il cui gettito è attribuito alle regioni, le quali devono, pertanto, esercitare la propria autonomia impositiva entro i limiti stabiliti dalla legge statale.

Il gettito dell’IRAP concorre, nella misura e nelle forme stabilite dalla legge, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Nel caso in cui le Regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari, in sede di verifica annuale, non raggiungano gli obiettivi previsti trova applicazione l’incremento automatico nella misura fissa di 0,15 punti percentuali rispetto al livello delle aliquote vigenti, come stabilito dall’art. 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.