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Risoluzione n. 6/DF del 28 luglio 2021 - Canone patrimoniale - criteri per l'applicazione delle tariffe di base giornaliera per l'occupazione di suolo pubblico

29.07.2021

Con la Risoluzione  sono stati forniti chiarimenti in merito all’applicazione del Canone patrimoniale di cui ai commi 837 e seguenti dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (LB 2020) con specifico riferimento ai criteri per l’applicazione della tariffa di base giornaliera in caso di frazionamento a ore.                                                                                             

Con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (LB 2020) sono stati introdotti, a decorrere dal 2021, in sostituzione di alcune entrate degli enti locali, due canoni:

  • il primo di portata generale, che ai sensi dei commi 816 e seguenti colpisce l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico nonché la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;
  • il secondo di carattere settoriale regolato dai successivi commi 837 e seguenti per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle città metropolitane, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, il quale sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, i prelievi sui rifiuti (TARI).

Con il quesito indicato in oggetto sono stati chiesti chiarimenti in merito a quest’ultimo canone, con particolare riferimento alla corretta interpretazione del comma 843 del citato art. 1, laddove vengono indicati i criteri per l’applicazione delle tariffe per l’occupazione di suolo pubblico previste dal comma 842 che regola la tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare.

Nello specifico, si vuole sapere se il criterio riportato nel sopra menzionato comma 843 deve essere inteso:

“A. nel senso di una tariffa che deve essere frazionata per 24 ore e applicata fino a un massimo di 9;

  1. oppure nel senso di una tariffa che deve essere frazionata per un massimo di 9 ore, come sostengono diversi regolamenti applicativi comunali”.

Al riguardo, si ritiene che la soluzione aderente al dettato normativo nel caso in esame è quella prospettata alla lettera A, fondandosi la stessa sulla base della corretta interpretazione delle disposizioni di cui all’art. 1 della legge n. 160 del 2019, che giova di seguito riportare:

  • comma 842, secondo cui la tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente:

Classificazione dei comuni

Tariffa standard

Comuni con oltre 500.000 abitanti

euro 2

Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti

euro 1,30

Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti

euro 1,20

Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti

euro 0,70

Comuni fino a 10.000 abitanti

euro 0,60

 

  • comma 843, il quale disciplina le occupazioni temporanee di suolo pubblico, stabilendo che i comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

Tale ultima disposizione, che ha lo scopo di limitare la potestà regolamentare degli enti locali per evitare l’eccessiva polverizzazione delle tariffe, consente quindi agli stessi di frazionare la tariffa giornaliera in relazione alle ore effettive di occupazione ma solo fino al limite massimo di nove ore, superato il quale si applica la tariffa intera.

Per cui, al fine di procedere al corretto calcolo della tariffa in esame, occorre suddividere la stessa per ventiquattro e poi moltiplicare per il numero di ore di effettiva occupazione, purché inferiore o uguale a nove ore.

 A maggior chiarimento di quanto sin qui illustrato, si riporta il seguente esempio, calcolato sulla base di una tariffa giornaliera di 2 euro come previsto dal comma 842:

€ 2 x 10 mq = € 20/24h = € 0,83 (tariffa oraria) x 9 (ore max) = € 7,47

Oltre le nove ore è dovuta la tariffa giornaliera per intero.

Per completezza espositiva si ricorda, infine, che il comma 843 più volte menzionato prevede comunque abbattimenti del canone che consentono di ridurre lo stesso anche fino all’azzeramento.

                                                                          

  • Icona pdfRisoluzione n. 6/DF del 28 luglio 2021

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