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Revisione annuale iscrizione albo

Articolo 12 Regolamento, D.M. 13 aprile 2022, n. 101

Ai  fini  della  revisione  annuale  per  la   verifica   della sussistenza dei requisiti cui e' subordinata l'iscrizione  nell'albo, gli iscritti sono tenuti a far pervenire entro il 31 marzo di ciascun anno alla Direzione  legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e  delle finanze, la specifica dichiarazione prevista dall’art. 12 del D.M. n. 101/2022 resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 contenente la consueta formula “consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.”, firmata digitalmente in formato Pa.De.s. dal legale rappresentante e da allegare nell’apposito campo della procedura informatica, previa richiesta delle credenziali per l’accesso al portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.

Le credenziali sono richieste con istanza firmata digitalmente dal legale rappresentante in formato Pa.De.s. all’indirizzo pec albogestoritributilocali@pce.finanze.it.

La richiesta deve contenere nome, cognome e codice fiscale di un soggetto conosciuto alla compagine societaria il quale verrà successivamente autorizzato ad operare sul portale.

Tale dichiarazione, si compone di un contenuto di rinvio e di un contenuto proprio:

CONTENUTO DI RINVIO:

A) Dichiarazione art. 12, comma 1, lett. a) del Regolamento relativa all’attestazione della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione: requisiti di iscrizione di cui all’articolo 5, comma 2, articolo 8, commi 1 e 2 e articolo 9:

In tale punto della dichiarazione la società, e per essa il legale rappresentante, fornisce un quadro riassuntivo degli organi societari (consiglio di amministrazione, amministratore unico, collegio dei sindaci etc.), riporta l’elenco nominativo con le generalità dei soggetti della compagine societaria tenuti alle dichiarazioni (soci, amministratori, legali rappresentanti, procuratori generali e speciali, sindaci, revisori etc.) e attesta di averne controllato la provenienza dai singoli soggetti tenuti. Successivamente, negli appositi campi della procedura, si provvederà all’allegazione delle singole dichiarazioni rinnovate ai sensi del d.p.r. 445/2000 da parte dei soggetti obbligati a renderle in fase d’iscrizione.

Si riportano per comodità di lettura:     

Aa) Dichiarazioni dei soci ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del Regolamento

I soci devono dichiarare, la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a),  numeri  1)  e  2 del Regolamento di cui al D.M. 13 aprile 2022, n. 101.

 

Ab) Dichiarazioni ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei sindaci, dei dipendenti muniti di rappresentanza, dei procuratori generali o speciali e dei soci ai sensi.

I legali rappresentanti, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti muniti di rappresentanza, i procuratori generali o speciali e i soci delle società richiedenti, devono dichiarare ai sensi dell’art. 8, comma1 del Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. 13 aprile 2022, n.101:

a) di non essere, per legge o per provvedimento giudiziale, soggetti a limitazioni concernenti la libera amministrazione dei loro beni ovvero di non essere in stato di fallimento dichiarato, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) di non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a:

1) pena detentiva non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme   che   disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento;

2) pena detentiva non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) reclusione non inferiore ad un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) pena detentiva per un reato di associazione per delinquere di tipo mafioso;

5) reclusione non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo;

d) di non essere stati condannati ad una delle pene di cui alla lettera c), con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato.

 

Ac) Dichiarazioni ai sensi dell’articolo 8, comma 2 del Regolamento dei legali rappresentanti e degli amministratori anche temporanei.

a) l’assenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 9 del Regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101;

b) di essere in possesso almeno di titolo di studio di scuola secondaria superiore (specificando anno, nome dell’istituto e luogo di conseguimento) o, in mancanza, di essere in possesso di idonea esperienza professionale almeno quinquennale in un ente o in una società che svolga un’attività in campo tributario, finanziario e contabile (specificando i periodi di prestazione lavorativa e tutte le notizie utili all’identificazione del datore di lavoro come la denominazione e la sede legale dell’ente o della società, la partita iva, gli estremi dell’iscrizione al registro delle imprese o in altri registri, la tipologia di mansioni svolte, la tipologia contrattuale di assunzione o altro titolo di collaborazione in caso di prestazione di lavoro autonomo)

 

Ad) Dichiarazioni ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei sindaci, dei dipendenti muniti di rappresentanza, dei procuratori generali o speciali e dei soci.

I legali rappresentanti, amministratori, sindaci, dipendenti muniti di rappresentanza, procuratori generali o speciali e soci di devono dichiarare, l’insussistenza delle cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 9 del Regolamento di cui al D.M. 22 aprile, n.101, e quindi di non essere:

a) membri del Parlamento e del Governo;

b) presidenti, sindaci, consiglieri e assessori degli enti locali affidanti, nonché' membri degli organi di controllo sugli atti degli enti locali, limitatamente all'ambito territoriale in cui esercitano il loro mandato;

c) di non essere ministri di culto;

d) di non essere coniuge o parente entro il primo grado dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c);

e) di non essere pubblici dipendenti, salvo che ricorra l'autorizzazione prevista dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 165.

 

CONTENUTO PROPRIO:

B) Dichiarazione art. 12, comma 1, lett. a), numero 1 del Regolamento relativa ai requisiti previsti per l'iscrizione di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, articolo 6 e articolo 7.

Relativamente a tale parte il legale rappresentante prosegue la dichiarazione ex articolo 12 del Regolamento attestando la permanenza dei requisiti di iscrizione in ordine all’articolo 5, commi 1 e 2, articolo 6 e articolo 7:

Si riportano per comodità di lettura:     

Ba) Dichiarazioni della società ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 2 del Regolamento:

a) Dichiarazione del legale rappresentante relativa all'identità dei titolari di quote od azioni: qualora le quote od azioni siano possedute da altre società di capitale è fatto obbligo di dichiarare l'identità delle persone fisiche cui le stesse appartengono o comunque siano direttamente o indirettamente riferibili. Tale obbligo non sussiste qualora la società che detiene direttamente o indirettamente il controllo sia quotata in una borsa valori dell'Unione europea, amministrata da un organismo indipendente cui spetti il compito di verificare la trasparenza e la regolarità delle transazioni.

c) Dichiarazione del legale rappresentante della società attestante la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 3 e al comma 7 dell’articolo 2, del Regolamento dell’albo di cui al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101.

 

Bb) Permanenza dei requisiti finanziari ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento:

Relativamente a tale punto, nella dichiarazione si avrà cura di riportare l’ammontare del capitale sociale e la specifica fascia di popolazione per la quale tale consistenza autorizza la prestazione dei servizi:

Per le società iscritte secondo i requisiti riguardanti le nuove misure di capitale di cui all’art. 1, comma 807, legge 160/2019 la dichiarazione di permanenza deve fare riferimento ai dati riportati nell’atto notarile o del collegio dei revisori dei conti prodotto in sede di iscrizione.

Le società già iscritte e soggette al regime transitorio di cui all’art.1, comma 808, legge 160/2019, valevole fino al 31.12.2024 devono dichiarare la sola consistenza totale del capitale sociale.

Le società devono quindi compilare l’apposito campo riportato in procedura secondo le specifiche sopra riportate (NB per le società soggette al nuovo regime la procedura prevede la compilazione della consistenza totale del capitale sociale e della parte interamente versata in denaro).

 

Bc) Dichiarazioni della società ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento:

Dichiarazione del legale rappresentante relativa alla dimostrazione della sussistenza dei seguenti requisiti tecnici:

a) possesso di idoneo apparato organizzativo funzionale allo svolgimento dei servizi affidati (possesso di una autonoma sede operativa con l'indicazione della ubicazione e delle dimensioni dei locali, consistenza delle strutture aziendali come mobilio, telefoni, fax, postazioni computer etc.), nonché' la presenza   delle necessarie figure professionali (numero, professionalità, titolo di studio dei dipendenti);

b) disponibilità di idonei sistemi informativi le cui caratteristiche tecniche consentano la necessaria interoperabilità tra il sistema operativo della società' e quelli degli enti locali in gestione, con obbligo di fornitura a questi ultimi delle necessarie abilitazioni al fine di garantire l’interscambio continuo   di informazioni e l'accesso alla banca dati relativa alla gestione delle attività affidate con possibilità di estrarne copie.

 

C) Dichiarazione articolo 12, comma 1, lett. a) numeri 2, 3 e 4:

Relativamente a tale parte il legale rappresentante prosegue la dichiarazione ex articolo 12 del Regolamento in ordine ai restanti punti:

Ca) Attestazione che la società non effettua né ha effettuato direttamente o indirettamente anticipazioni finanziarie comunque onerose nei confronti degli enti locali affidanti non previste dagli atti di gara o dal contratto.

 

Cb) Attestazione dell'obbligo previsto dall'articolo 53, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997, il quale prevede che sono escluse le attività di incasso diretto;

 

Cc) Attestazione di aver fornito agli enti locali affidanti adeguate cauzioni a garanzia delle gestioni in atto, ove previste dagli atti di gara o dal contratto;

 

ULTERIORI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

 Ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento, ai fini della  revisione  annuale  per  la   verifica   della sussistenza dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione  nell'albo, gli iscritti sono tenuti a far pervenire alla Direzione  legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e  delle finanze sempre tramite caricamento sul portale del federalismo fiscale - www.portalefederalismofiscale.gov.it  altresì:

a) Relazione sulla gestione dell'attività svolta, inviata all’ente affidante entro il bimestre successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario, redatta sulla base di   uno   schema approvato con decreto del Direttore Generale delle Finanze entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente regolamento (NB. Tale punto, non avendo ancora ricevuto attuazione non deve essere adempiuto al momento);

 

b) Entro trenta giorni dalla sua approvazione (con attestazione della data di approvazione), il bilancio d'esercizio (da allegarsi all’interno della procedura);

 

c) entro trenta giorni dalla comunicazione, i dati  o  notizie richiesti dalla Commissione.

N.B. Le società sono inoltre obbligate ad allegare tutto quanto richiesto dai campi della procedura www.portalefederalismofiscale.gov.it e non richiamato espressamente dall’articolo 12 del Regolamento e quindi, a titolo esemplificativo:

- elenco delle gestioni in atto divise per tipologia di entrata e attività (accertamento, riscossione spontanea e/o coattiva, supporto);

- i riepiloghi annuali degli incassi distinti per gestione (solo per i soggetti iscritti nella sezione principale).

 

Per problemi riguardanti le funzionalità dell’applicativo informatico è possibile rivolgersi all’helpdesk del partner tecnologico SOGEI al numero verde 800-863116