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Regolamento di esecuzione per il luogo delle prestazioni di servizi

Nel dicembre 2012, la Commissione Europea ha approvato la proposta di Regolamento del Consiglio COM (2012)763, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi.

Lo scopo della proposta è l’adozione di misure di esecuzione ritenute necessarie per l’implementazione delle nuove regole sul luogo di tassazione delle prestazioni di servizi, introdotte con la direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto. Le misure contenute nella proposta COM(2012)763 interessano, in primo luogo, i servizi di telecomunicazione, i servizi di tele-radiodiffusione o i servizi elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi, che a partire dal 2015 diventano imponibili nello Stato membro in cui il destinatario è stabilito oppure nel luogo del suo indirizzo permanente o nella sua residenza abituale. In questi casi, in mancanza di un numero di identificazione IVA (solitamente riservato ai soggetti passivi), il prestatore dovrà basarsi sulle informazioni fornite dal destinatario. Per garantire la certezza del diritto ed evitare casi di doppia o mancata imposizione, i prestatori devono disporre di regole chiare e vincolanti su come procedere. Tale è l’obiettivo della proposta, volta ad assicurare l’applicazione uniforme delle norme che disciplinano il luogo di prestazione dei predetti servizi, con l’attenzione che le disposizioni siano adottate dal Consiglio quanto prima possibile, e comunque entro la fine del 2013, al fine di dare alle imprese e agli Stati membri il tempo sufficiente per prepararsi ai cambiamenti.

La proposta prevede, inoltre, misure di esecuzione che riguardano altri tipi di servizi, vale a dire i servizi relativi a beni immobili e la distribuzione di biglietti di ingresso a eventi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e ad eventi simili. La materia è stata oggetto di una consultazione pubblica proposta dal Dipartimento delle Finanze, allo scopo di offrire la possibilità, ad una platea di soggetti più vasta possibile, di fornire osservazioni e commenti utili, in considerazione della portata innovativa della proposta di Regolamento.

DESTINATARI

L’iniziativa è stata rivolta a quattro categorie di utenti: 1) Associazione economico professionale, 2) Professionista, 3)Centro di ricerca/Università, 4) Privato cittadino.

ESITO

In risposta alla consultazione pubblica è pervenuto 1 contributo inviato da un soggetto appartenente alla categoria Associazione economico professionale.

Dal contributo sono emerse osservazioni puntuali riguardo, in particolare, i seguenti articoli della proposta di Regolamento COM(2012)763:

  • Articolo 9-bis – (intermediario che agisce per conto del prestatore, ma a proprio nome)

Il testo della disposizione introduce, per l’applicazione dell’art. 28 della direttiva 2006/112/CE, il principio secondo cui l’intermediario agisce per conto del prestatore, ma a proprio nome: pertanto si presume che l’intermediario abbia ricevuto e prestato i servizi di tele-radiodiffusione e i servizi elettronici, a meno che, in relazione al destinatario finale, il prestatore di servizi sia esplicitamente designato come prestatore. Ne consegue che debba essere l’intermediario, proprietario della rete di telecomunicazioni o dell’interfaccia o del portale, che partecipi alla prestazione, a dover applicare l’IVA sui servizi di tele-radiodiffusione ed elettronici. Tuttavia, la norma citata genererebbe notevoli incertezze applicative, che, ad avviso dell’utente, renderebbe conseguentemente necessario un chiarimento interpretativo:

  • in ordine alla partecipazione alla prestazione dell’intermediario o del terzo cui appartiene la rete di telecomunicazioni, l’interfaccia o il portale, per individuare a che titolo si possa affermare che“ … partecipa alla prestazione …”, in particolare in presenza di una semplice attività di riscossione del corrispettivo dovuto al prestatore dei servizi di tele-radiodiffusione o di servizi elettronici;
  • in merito alla situazione dell’Operatore che mette a disposizione la rete di telecomunicazioni, o un’interfaccia o un portale, limitandosi a fornire tale servizio mentre, in molti casi: 1) non conoscerebbe la natura del rapporto tra il fornitore di servizi di tele-radiodiffusione o di servizi elettronici e il destinatario, né conoscerebbe la qualifica IVA del fornitore; 2) non disporrebbe di alcuna informazione circa la natura IVA dei servizi di tele-radiodiffusione e dei servizi elettronici resi per il tramite della rete o dell’interfaccia o del portale che potrebbero essere fuori campo IVA, o esenti o assoggettabili ad aliquota ridotta (es., scommesse e lotterie);
  • qualora i servizi di tele-radiodiffusione o i servizi elettronici siano resi da enti non commerciali per loro funzioni istituzionali, in un ruolo nel quale tali enti non sono soggetti passivi IVA, atteso che l’applicazione dell’art. 28 della direttiva 2006/112/CE non troverebbe applicazione in tali casi.

Infine, si ritiene troppo generico il riferimento nell’ultima parte della norma dove è prevista l’eccezione alla regola generale ivi contenuta.

In conclusione, l’utente ritiene utili alcune precisazioni relative alle seguenti problematiche:

  • a) le modalità con cui il fornitore della rete stabilirebbe il luogo della fornitura del servizio di tele-radiodiffusione o del servizio elettronico;
  • b) se sia sufficiente una dichiarazione del prestatore del servizio per stabilire il trattamento IVA del servizio di tele-radiodiffusione o del servizio elettronico oppure se dalla norma consegua una assunzione di responsabilità rispetto al trattamento IVA dei servizi di tele-radiodiffusione e di servizi elettronici. Ove tali servizi fossero esenti da IVA, l’utente solleva dubbi su come possa incidere detta circostanza sul pro rata di detraibilità rispetto alla posizione del fornitore della rete. Infine, l’utente richiama il regime di altro Stato membro per il quale il fornitore della rete interviene solo nell’operazione di incasso del corrispettivo della fornitura del servizio di tele-radiodiffusione e del servizio elettronico, con l’IVA su tale prestazione che continui a gravare esclusivamente sul fornitore del servizio di tele-radiodiffusione o del servizio elettronico.
     
  • Articolo 24-ter (credito pre-pagato contenuto in una SIM card)


Detta disposizione stabilisce che il prefisso del Paese della carta SIM prepagata individui il Paese del luogo di stabilimento del destinatario o del luogo di utilizzo/fruizione del servizio, ai fini della determinazione del luogo di tassazione dei servizi ai sensi degli artt. 44, 58 e 59-bis della direttiva 2006/112/CE.
L’utente è favorevole alla fissazione della presunzione inderogabile rispetto alla individuazione del luogo di stabilimento del destinatario che sia un consumatore finale.

Viceversa, la previsione contenuta nell’art. 24-ter appare all’utente configgere con le disposizioni recate dagli artt. 44 e 59-bis della direttiva.

Infatti, l’utente ritiene, atteso che il numero identificativo del soggetto passivo consente di individuare agevolmente la sede del medesimo e, quindi, il luogo delle prestazioni ai sensi dell’art. 44 della direttiva, che non sia comprensibile lo scopo del richiamo, nell’art. 24-ter della proposta, dell’art. 44 medesimo.

Similmente, il richiamo operato all’art. 59-bis della direttiva renderebbe, secondo l’utente, detta disposizione superflua e inapplicabile con riferimento ai servizi prepagati di telecomunicazione, in particolare inibendo agli Stati membri, tra cui l’Italia, l’applicazione dell’opzione ivi prevista relativa all’individuazione del luogo delle prestazioni nel luogo in cui avviene l’effettiva utilizzazione e fruizione dei servizi, indicando altresì la circostanza che gli Operatori non hanno difficoltà di ordine pratico nell’individuare il luogo di effettiva utilizzazione e fruizione dei servizi.

  •  Articolo 24-quinquies in correlazione con l’articolo 24-octies (pagamento del cliente con modalità c.d. post-pagata)


La presunzione recata dall’art. 24-quinquies è sostenuta dall’utente, che ne auspicherebbe la natura assoluta con l’eliminazione dell’ultimo periodo della disposizione, con un sistema analogo a quello previsto per i servizi prepagati.

Infatti, sebbene l’Operatore dei servizi di telecomunicazione, di servizi di tele-radiodiffusione e di servizi elettronici, nel caso di servizi post-pagati, disponga di elementi relativi allo stabilimento o all’indirizzo del destinatario, tali elementi potrebbero risultare inaffidabili. L’utente fa riferimento, in particolare agli elementi di prova richiamati anche dall’art. 24-octies della proposta, segnalando che:

l’indirizzo indicato dal cliente, ai fini della fatturazione, non necessariamente corrisponde alla sua residenza abituale (es., studenti stranieri i quali possono aver assunto la residenza nel Paese in cui studiano, ma preferire ricevere le fatture nel Paese di origine);
le fatture spesso - e in alcuni Paesi costituisce la regola - vengono inoltrate per via elettronica, situazione che non favorisce l’interesse del cliente a tenere l’Operatore aggiornato in merito al proprio reale indirizzo o residenza abituale, e che potrebbe dar luogo ad abusi, qualora il luogo di tassazione venisse correlato prioritariamente al luogo di fatturazione, poiché potrebbe indurrebbe i clienti a indicare falsi indirizzi di fatturazione in Paesi che applicano aliquote IVA più basse;
l’adozione dell’indirizzo di fatturazione per gli Operatori risulterebbe onerosa sia sotto il profilo economico che organizzativo, richiedendo, tra l’altro, una complessa attività d’implementazione nei sistemi di fatturazione e addebito e conseguendone dei costi complessivamente e presumibilmente più elevati della stessa IVA sottostante le operazioni interessate.