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Meccanismo di reazione rapida alla frode IVA

La Commissione Europea ha presentato la proposta di direttiva COM(2012)428 del 31 luglio 2012, che modifica la direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA.

Lo scopo della proposta è l’introduzione di una procedura semplificata nella direttiva IVA e di una tipizzazione delle misure di intervento, da cui la denominazione di “meccanismo di reazione rapida”, che fornirebbe agli Stati membri, in situazioni specifiche, una base giuridica per l’adozione di misure immediate contro le frodi. La portata del meccanismo di reazione rapida sarebbe limitata a situazioni di frode massiccia ed improvvisa, in uno o più specifici settori economici di un particolare Stato membro, che, non potendo essere contrastate con i mezzi di controllo e di applicazione tradizionali, comporterebbero perdite di gettito gravi ed irreparabili.

La proposta di direttiva COM(2012)428 è stata oggetto di una consultazione pubblica per consentire ad una platea di soggetti più vasta possibile, attesa la portata innovativa della proposta stessa, di trasmettere al Dipartimento delle Finanze contributi ed osservazioni.

DESTINATARI

L’iniziativa è stata rivolta alle seguenti categorie di Utenti: 1) Associazione economico professionale, 2) Professionista, 3) Centro di ricerca/Università, 4) Privato cittadino.

ESITI

In risposta alla consultazione pubblica è pervenuto 1 contributo inviato da un soggetto della categoria Centro di ricerca/Università.

Dal contributo sono emerse osservazioni relative alle seguenti questioni:

Commenti generali sulla proposta

Nel contributo si fa preliminarmente notare che le misure di deroga, per loro stessa natura, incidono sul sistema comune IVA e sul mercato unico. Le deroghe dovrebbero essere limitate ai casi di effettiva ed accertata esistenza di frode o di evasione fiscale.

Gli attuali fenomeni di frode dipendono, in parte, dalla debolezza di alcune disposizioni che regolano il sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. In linea generale, la creazione di nuovi strumenti di intervento per la lotta alla frode è valutata positivamente

Frammentazione del quadro giuridico di riferimento

La possibilità concessa agli Stati membri di chiedere ed ottenere misure individuali di deroga rischia, in primo luogo, di rendere più complesso il sistema IVA e di pregiudicare la condizione di parità per le imprese site nell’Unione europea. L’Utente propone, allo scopo di mitigare tale rischio, di prevedere che la misura di deroga autorizzata a favore di uno Stato membro, possa essere utilizzata da un altro Stato membro in presenza dei medesimi presupposti. Tale previsione potrebbe, tra l’altro, evitare il trasferimento del comportamento fraudolento in un altro Stato membro che non gode della deroga.

Temporaneità della deroga

Un rischio ulteriore è collegato alla temporaneità della deroga. Una deroga con efficacia temporale limitata potrebbe causare sensibili costi di conformità per i soggetti passivi. Per evitare tale inconveniente si propone di non collegare l’applicabilità della deroga ad un rigido termine temporale, ma di correlarla alla persistenza dell’esigenza di contrasto della frode, finchè l’iter per la concessione di una deroga ordinaria non sia concluso.

Osservazioni sulla procedura

L’Utente propone di precludere l’utilizzo del meccanismo di reazione rapida relativamente alle misure di deroga ordinaria per le quali è in corso un negoziato in seno al Consiglio.

Il meccanismo oggetto della proposta sarebbe attivato utilizzando le competenze di esecuzione della Commissione, attraverso le regole previste dal Regolamento UE n. 182/2011. A giudizio dell’Utente, l’utilizzo di tali regole potrebbe in astratto comportare problematiche di gestione degli effetti dell’atto nel periodo di limitata esecuzione nel caso in cui il comitato competente dovesse emettere un parere negativo con riferimento all’atto già adottato.

Il contributo pervenuto evidenzia la circostanza per la quale la proposta non chiarisce il rapporto intercorrente tra il meccanismo di reazione rapida e la procedura ordinaria di deroga

  •  Criticità attinenti l’utilizzo dello strumento dell’inversione contabile

Con riferimento alla previsione dell’utilizzo del meccanismo dell’inversione contabile, l’Utente evidenzia, in primo luogo, la necessità di provvedere a controlli ed obblighi di dichiarazioni supplementari allo scopo di evitare lo spostamento della frode nella fase della vendita al dettaglio.

Si sottolinea, inoltre, che l’utilizzo del reverse charge snatura il sistema IVA in vigore e che l’estensione di tale strumento ad altri settori e ad altri Paesi rischia di condurre ad una sua generalizzazione.

Tale strumento, connotando l’IVA come imposta monofase, ridurrebbe la liquidità del sistema impositivo.

  • Possibili alternative all’utilizzo dello strumento dell’inversione contabile

L’Utente prefigura, quale alternativa al reverse charge, l’introduzione di una modifica temporanea all’art. 178 della direttiva 2006/112/CE che consenta al soggetto passivo di portare in detrazione e/o a rimborso l’IVA dovuta o assolta a condizione non soltanto del possesso della fattura da parte del fornitore, ma anche della certificazione, da parte di quest’ultimo, del corretto assolvimento degli obblighi IVA. La certificazione potrebbe essere resa da professionisti indipendenti.

Si potrebbe, in alternativa, prevedere, in capo al cedente, l’obbligo di allegare alla propria fattura di vendita la quietanza di versamento dell’IVA a debito relativa alla fattura stessa.

Infine, l’Utente ritiene che si possa prevedere l’adozione di un numero di identificazione europeo dell’operatore economico e della singola operazione economica, tenendo conto dell’esperienza già maturata nel settore doganale.