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1862 Imposta di bollo

impostareddito1862

E' una imposta indiretta cartolare [1]. La legge unificatrice n. 586, promulgata il 21 aprile 1862, provvide a riordinare le caratteristiche del tributo. Con tale disposizione fu stabilita una tassa di bollo sulla "carta" destinata agli atti pubblici e per quella destinata agli atti scritti privati indicati espressamente dalla legge nel momento in cui si voleva fare uso di essi, vale a dire quando venivano presentati in giudizio o davanti un'autorità giudiziaria, o quando ancora lo si presentava all'ufficio del registro per registrarlo o quando lo si inseriva in un atto pubblico. Il bollo era ordinario quando era applicato su carta filigranata fabbricata per conto dello Stato, straordinario quando si applicava sulla carta presentata dai richiedenti, virtuale quando si esigeva dagli uffici incaricati senza l'impiego della carta bollata. Il bollo era proporzionale quando colpiva le lettere di cambio, i biglietti all'ordine, gli ordini in derrate ed altri effetti commerciali; fisso quando colpiva tutti gli altri atti.

L'imposta di bollo, pur avendo origini molto remote (addirittura si ritrovano tracce in civiltà pre-romane), soltanto in epoca più recente ha assunto i tratti caratteristici che ancora la contraddistinguono. Nell'Europa moderna il tributo è stato istituito per la prima volta in Olanda, a seguito di una gara indetta dal governo allo scopo di rinvenire un'imposta che consentisse un alto gettito per l'Erario, senza essere gravosa per il cittadino. In Italia il bollo fu adottato dagli Stati pre-unitari sul modello francese. Dopo l'unità politica, su progetto del ministro Bastogi (presentato alla Camera il 4 luglio 1861), si ebbe l'unificazione delle cosiddette "tasse di bollo", con l'estensione della legge Sarda del 9 settembre 1854 a tutto il Regno.

Il R.D. 13 settembre 1874, n. 2077, modificò la precedente legge, così come successivamente il Testo Unico 4 luglio 1897, n. 414, e il R.D. 5 gennaio 1918, n. 135.

Con legge n. 5430 dell'11 gennaio 1880 si cercò di porre rimedio al gravoso problema di dover applicare un numero considerevole di marche, dal momento che la quantità di atti era immensa. Per le autenticazioni notarili delle firme nelle scritture private, le tasse di bollo da riscuotere mediante marche potevano essere introitate direttamente dal ricevitore unitamente a quella di registro, risparmiando in tal modo all'erario la spesa delle marche e al notaio il fastidio di applicarle.

Un sensibile cambiamento del tributo si ebbe con il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3273, successivamente modificato con D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492 e con la legge n. 72 del 4 febbraio 1955. In base a questi provvedimenti, presupposto del tributo erano gli atti giuridici (imputabili ad un soggetto) aventi forma scritta, ed ogni altro scritto suscettibile di essere giuridicamente utilizzato da un soggetto con funzione documentale.

Con il D.P.R. 642 del 1972, l'imposta di bollo si paga su tutti gli atti indicati nella tariffa allegata al decreto istitutivo. L'imposta è dovuta, a seconda dell'atto, fin dall'origine oppure solo in caso d'uso. I modi di pagamento sono rimasti gli stessi. Generalmente l'imposta di bollo è applicata in misura fissa, anche se in alcuni casi (esempio cambiali) è applicata in misura proporzionale al valore indicato nell'atto.

A partire dal 2007, a seguito dell'art. 1, comma 80, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, l'imposta può essere pagata ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, che ne rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno ovvero in modo virtuale: infatti, le modalità di pagamento dell'imposta previste dalla legge sul bollo sono state adeguate ai nuovi mezzi di pagamento e al cambio della valuta circolante dalla lira all'euro, ottenendo, peraltro, una notevole riduzione dei costi di produzione e di distribuzione dei valori bollati in formato cartaceo, che hanno cessato di essere distribuiti. Il decreto ministeriale 25 maggio 2007 ha fatto definitivamente uscire di scena, con decorrenza 1° settembre 2007, le vecchie marche da bollo.

[1] Imposta: prestazione coattiva prevista dallo Stato; Indiretta: colpisce in occasione di manifestazione indiretta di capacità contributiva; Cartolare: riferita all'atto scritto sulla carta.