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1862 - 1973 Tassa sulle carte da giuoco

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Nel primo Regno di Sardegna la tassa sulle carte da giuoco si riscuoteva mediante l'apposizione di un bollo sulle carte medesime. All'atto della proclamazione del Regno esistevano, nei vari stati italiani, due sistemi diversi di tassazione. Il primo sistema consisteva nella somministrazione obbligatoria da parte dello Stato ai fabbricanti, e ad un prezzo superiore al costo, della carta filigranata necessaria per la fabbricazione delle carte da giuoco. Il secondo nell'obbligo di far bollare dal Governo una determinata carta del mazzo. Il primo sistema vigeva in Piemonte, nei Ducati, nelle Romagne e nell'Umbria. Il secondo in Lombardia, in Toscana e nel Regno di Napoli. A questo ultimo sistema si uniformò la legge n. 965 del 28 Settembre 1862.

La tassa sulle carte da giuoco fu stabilita in lire 0,30 per ciascun mazzo di 52 carte o meno, e in lire 0,50 per quelli di più di 52 carte. La carta di ciascun mazzo su cui era apposto il bollo era: l'asso di cuori per carte a punti e figure; l'asso di danaro per mazzi di carte con danari, coppe, spade e bastoni; per il giuoco del cucco, una delle due carte avanti in n. 15 e rappresentanti il gufo, ossia il cucco. Costituiva contravvenzione il semplice possesso di mazzi di carte non bollate.

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Nel 1879 l'amministrazione constatò che il gettito derivante dalla tassa di bollo sulle carte da giuoco non garantiva le entrate preventivate. Il motivo era da ricercarsi nel fatto che venivano commesse numerose frodi nel falsificare e contraffare il bollo. Per ovviare a questa situazione la bollatura delle carte da giuoco fu affidata all'Officina delle carte valori di Torino. Con R.D. n. 1080 del 2 novembre 1882 si stabilì l'effige del nuovo bollo da apporsi sulla carte da giuoco: "Testa di Mercurio, con la faccia rivolta a sinistra di chi lo guarda, impresso con inchiostro bruno-cupo d'Italia".

Il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3277, configurò l'imposta sulle carte da giuoco come una tassa di bollo che si applicava, nella misura di lire 300 per mazzo, per le carte comuni, e di lire 500 per le carte di lusso, su tutte le carte da giuoco fabbricate in Italia o provenienti dall'estero. L'imposta era dovuta dal fabbricante o dall'importatore, a favore del quale però sorgeva, nei rapporti col suo compratore, uno speciale diritto di credito che la legge dichiarava privilegiato.

L'art. 90 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ha abolito la tassa di bollo sulle carte da giuoco.