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Delibere aliquote: adempimenti da parte di province e città metropolitane

Le delibere di variazione dell’aliquota dell’imposta RC Auto devono essere approvate dalla provincia o città metropolitana entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto per la generalità dei tributi locali dall’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Le delibere in questione, poi, al fine di acquisire efficacia, devono essere pubblicate sul presente sito internet: esse, in particolare, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione.

A decorrere dall’anno d’imposta 2021, la trasmissione delle delibere al Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini della conseguente pubblicazione sul presente sito internet, deve avvenire – ai sensi dell’art. 13, comma 15-quinquies, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale. Non saranno, pertanto, pubblicati i documenti inviati in formato cartaceo o mediante e-mail o PEC. È, in particolare, superata, per effetto del citato comma 15-quinquies, la modalità di trasmissione tramite PEC all’indirizzo dff.delibererca@pce.finanze.it stabilita dal D. M. del 3 giugno 2011.

In merito all’inserimento nel Portale del federalismo fiscale, si precisa che:

  • il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo dell’atto è stato definito, ai sensi dell’art. 13, comma 15-bis, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall’art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021 . L’obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall’anno d’imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi.Si rende disponibile una guida operativa volta ad agevolare gli enti locali nella creazione di documenti in formato pdf conformi ai requisiti di accessibilità. Indicazioni Guida
  • oltre al testo della delibera, devono essere inseriti i dati relativi all’aliquota o alle aliquote da essa risultanti. 

Per informazioni relative alla disciplina in materia di adozione e pubblicazione delle delibere e dei regolamenti, e dei relativi termini, rivolgersi a: Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze - Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, tel. 06/93836424, PEC df.dltff@pce.finanze.it.