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Regimi speciali per i servizi di telecomunicazione, tele radiodiffusione o servizi elettronici forniti da soggetti non stabiliti

La Commissione europea ha presentato il 13 gennaio una proposta - COM (2012)2 del 13 gennaio 2012 - sulle misure di applicazione del mini sportello unico per i soggetti non stabiliti che forniscono servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi.

Il nuovo regime speciale, introdotto con la direttiva 2008/8/CE, entrerà in vigore il 1° gennaio 2015 e offrirà alle imprese paneuropee la possibilità di dichiarare e pagare l’IVA tramite un portale web nello Stato membro dell’UE in cui sono stabilite e non nello Stato del cliente. La proposta, che modifica il regolamento (UE) n. 282/2011, stabilisce regole comuni che riguardano in particolare l'ambito di applicazione del regime, gli obblighi in materia di comunicazione, le dichiarazioni IVA, la valuta, i pagamenti, la documentazione.

Il Dipartimento delle Finanze ha invitato dal 7 marzo al 30 aprile 2012 gli interessati ad inviare contributi e osservazioni ritenuti utili sulla proposta.

Destinatari

Associazione economico professionale, Professionista, Centro di Ricerca/Università, Privato cittadino.

Esiti

Principali questioni trattate.

  • Ambito di applicazione dello sportello unico

Per l’applicazione del regime speciale, assume particolare rilevanza l’esatta individuazione del luogo in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica, o in mancanza, il luogo in cui ha la stabile organizzazione, al fine di determinare lo Stato Membro di identificazione. L’individuazione di tale Stato è propedeutica, infatti, a tutti gli adempimenti connessi all’applicazione del regime speciale, in quanto, è in tale Stato che il soggetto passivo dovrà registrarsi e assolvere l’imposta per tutti i servizi resi tramite apposito portale web. Dalla consultazione è emersa l’esigenza di regole comuni chiare in merito ai criteri atti a definire il luogo della sede o della stabile e di conseguenza il luogo e l’amministrazione di riferimento per lo sportello unico. La proposta ad ogni modo chiarisce che se il soggetto è stabilito in più Stati membri, ad esempio perché a più stabili organizzazioni, potrà scegliere indistintamente fra tali Paesi lo Stato d’identificazione. È stato, inoltre, evidenziata l’importanza di regole applicative che possano garantire, in caso di divergenze d’interpretazione fra Stati o contestazioni circa la non corretta individuazione dello Stato d’identificazione, una continuità nello svolgimento dell’attività d’impresa. In particolare, è stata espressa l’esigenza di garantire una soluzione di continuità nel funzionamento del regime speciale, se si dovessero riscontrare errori nell’individuazione dello Stato d’identificazione con conseguente spostamento dello sportello unico in un altro Stato.

Sanzioni

La proposta di Regolamento prevede i criteri generali per l’applicazione di regole comuni in materia di termini, obblighi ed adempimenti. In caso di violazioni, ad esempio, dichiarazioni e pagamenti incompleti, non corretti o presentati in ritardo, la proposta di regolamento all’art. 63ter stabilisce che eventuali interessi, sanzioni o altri oneri sono versati direttamente allo Stato Membro di consumo. Ciascuno Stato di consumo ha, quindi, piena autonomia nell’identificazione, quantificazione e riscossione delle sanzioni, interessi ed altri oneri. Dalla consultazione emerge un sostegno per l’elaborazione di criteri comuni anche riguardo al trattamento sanzionatorio per violazioni della stessa natura; gli Stati potrebbero stabilire trattamenti molto diversi per violazioni simili (proporzionali o ad importo fisso), o anche alcuna sanzione.