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Introduzione della dichiarazione Iva standard

La Commissione Europea ha adottato, il 23 ottobre 2013, la proposta di direttiva del Consiglio COM(2013)721 - che modifica la direttiva del Consiglio 2006/112/CE del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto -, al fine di introdurre una dichiarazione IVA standard.

La proposta è finalizzata a ridurre gli oneri gravanti sulle imprese, in particolare sulle PMI, ed a migliorare il funzionamento del mercato interno, evitando che norme e procedure che disciplinano, in modo non armonizzato, la presentazione delle dichiarazioni IVA nei diversi Stati membri possano limitare gli scambi transfrontalieri.

Per conseguire tali obiettivi, verrebbe introdotta una dichiarazione IVA standardizzata, con un insieme limitato di informazioni obbligatorie, presentate in un formato comune, di preferenza elettronico, per tutte le imprese operanti nell’UE.

La proposta verte sul contenuto, la quantità e la normalizzazione delle informazioni, le modalità e i termini di presentazione e le correzioni della dichiarazione IVA standard.

Gli Stati membri dovrebbero recepire le disposizioni della direttiva entro il 31 dicembre 2016 per consentirne l’entrata in vigore entro il 1° gennaio 2017.

In considerazione della portata innovativa della proposta e del dibattito che ha determinato in più sedi, è stata presentata una consultazione pubblica aperta a tutti gli interessati, conclusasi il 31 gennaio 2014.

DESTINATARI

L’iniziativa è stata rivolta a quattro categorie di Utenti: 1) Associazione economica e professionale, 2) Professionista, 3) Centro di Ricerca/Università, 4) Privato cittadino.

ESITI

In risposta alla consultazione pubblica sono pervenuti, dalle diverse tipologie di Utenti, 8 contributi, dai quali sono emerse le seguenti osservazioni.

Commenti generali sulla proposta

La maggior parte degli Utenti ha condiviso, in linea di principio, gli obiettivi che la Commissione Europea si propone di raggiungere con tale intervento. In particolare, il 20% si è espresso in modo del tutto favorevole ai contenuti della proposta, mentre l’80%, seppur evidenziando i vantaggi e la portata innovativa di un modello di dichiarazione uniforme per tutti i Paesi dell’UE, ha manifestato alcune perplessità circa la reale portata semplificativa dell’intervento e la necessità di coordinare alcune disposizioni della proposta di direttiva con la normativa nazionale in materia. Alcuni Utenti hanno espresso tout court la propria contrarietà alla Proposta in quanto aggraverebbe, anziché semplificarli, gli adempimenti a carico di imprese operanti in specifici settori che, con le nuove disposizioni, vedrebbero ridotti i benefici tradizionalmente goduti nell’ordinamento comunitario e nazionale.

Semplificazione

La proposta di direttiva nasce dalla considerazione della Commissione Europea che il sistema dell’IVA comporta la compilazione periodica, da parte delle imprese, di dichiarazioni IVA che richiedono informazioni dettagliate necessarie per il pagamento e il controllo dell’imposta diverse per ciascuno Stato membro. Tale obbligo, laddove debbano presentarsi dichiarazioni IVA in diversi Paesi, può rivelarsi particolarmente complesso.

Anche se la maggior parte degli Utenti ha valutato positivamente l’intento di semplificare l’adempimento degli obblighi dichiarativi ai fini IVA derivante dalla proposta di modifica della direttiva 2006/112/CE, una prevalenza di questi, tuttavia, segnala che tale semplificazione potrebbe risultare più apparente che reale per le imprese italiane ed evidenziano che il testo europeo, senza un adeguato coordinamento con il regime nazionale, rischierebbe di provocare duplicazioni e appesantimenti, vanificando, di fatto, gli obiettivi iniziali dell’Esecutivo dell’UE. Il nuovo articolo 250 della direttiva 2006/112/CE, inoltre, non dispenserebbe più alcune imprese dagli obblighi di registrazione e fatturazione delle operazioni esenti, con la conseguente necessità di variare e implementare nuovi sistemi informatici e adempimenti amministrativo-contabili. Pertanto, pur condividendo gli obiettivi indicati dall’Unione Europea, alcuni Utenti ritengono che non si realizzerebbe un’effettiva semplificazione interna, ma aumenterebbero gli oneri dichiarativi e di liquidazione in capo alle imprese.

Contrasto frodi

Considerato che l’IVA rappresenta circa il 21% del gettito fiscale nazionale e che il 12% delle entrate IVA non viene riscosso, è necessario un sistema dell’imposta sul valore aggiunto più efficiente e a prova di frode. Lo scambio tempestivo di informazioni tra gli Stati membri rappresenta un elemento cruciale per ridurre le frodi e migliorare il rispetto degli obblighi. La dichiarazione IVA standard può contribuire a perseguire tali obiettivi.

In riferimento a tale aspetto si è espresso il 25% degli Utenti, che ha manifestato le preoccupazioni di cautela fiscale contro le frodi IVA, per cui dalla stessa direttiva emergerebbe forte la necessità di contrastare tale fenomeno anche mediante un’armonizzazione sul piano procedurale.

In particolare, alcuni Utenti hanno rappresentato la necessità di un celere scambio di informazioni tra Amministrazioni fiscali dei vari Paesi dell’UE, mentre altri hanno individuato una serie di proposte (quali una comunicazione nella quale distinguere le operazioni business to business – B2B rispetto a quelle business to consumers – B2C, e l’introduzione di un’anagrafe europea dei soggetti passivi IVA) che, congiuntamente ad un’attività di monitoraggio continuo tra i Paesi, garantirebbero un efficace contrasto al fenomeno delle frodi carosello.

Periodicità della dichiarazione IVA e periodo di imposta

Le principali perplessità emerse dalla consultazione pubblica riguardano la tempistica prevista dalla Proposta, sia per quanto attiene alla definizione del periodo di imposta, sia in relazione ai termini di presentazione della dichiarazione, determinati generalmente con cadenza mensile. L’attuale regime nazionale del tributo appare difficilmente compatibile con soluzioni europee orientate ad identificare il periodo d’imposta, tendenzialmente, con i singoli mesi di calendario e non con l’anno solare, potendo risentire del mutamento del regime dichiarativo più degli altri Paesi europei.

Diversi Utenti ritengono che la regola generale del passaggio ad un periodo di imposta mensile, con il correlato obbligo di presentare la dichiarazione entro il secondo mese successivo, non sia compatibile con il tradizionale sistema imprenditoriale italiano, caratterizzato da micro e piccole imprese, in cui la scelta di far presentare la dichiarazione IVA con cadenza mensile o trimestrale comporterebbe un notevole aggravio dei costi per l’adempimento.

La contrazione dei tempi, inoltre, comporterebbe che le attività per individuare i dati e gli elementi da indicare nella dichiarazione dovranno essere svolte in un arco temporale ristretto rispetto a quello attuale, con aggravio dell’operatività e rischi di affidabilità del dato esposto in dichiarazione. Gli Utenti, quindi, avanzano una pluralità di possibili soluzioni quali:

  • l’opportunità di garantire il mantenimento del periodo di imposta su base annuale con effettuazione di pagamenti frazionati dell’IVA, svincolando così la presentazione della dichiarazione annuale dall’effettuazione dei versamenti con cadenza mensile o trimestrale;
  • la previsione che ciascuno Stato membro, in relazione a soggetti passivi stabiliti in altri Paesi, autorizzi la presentazione della dichiarazione IVA su base annuale laddove il volume d’affari non superi una soglia di importo particolarmente ridotta;
  • l’uso di dichiarazioni mensili più snelle ed elementari possibili;
    l’eliminazione di ogni altro onere su base annuale, in caso di adozione della dichiarazione mensile;
  • la scissione tra il contenuto riepilogativo della dichiarazione (coincidente, di fatto, con la liquidazione periodica e suscettibile di comunicazioni infrannuali), dalla predisposizione e comunicazione di una serie di informazioni utili ad altri fini, da mantenere su base annuale, secondo lo stesso tenore letterale e strutturale della Proposta.

Regimi consequenziali

Dalla consultazione pubblica sono emersi problemi applicativi e interpretativi collegati alla definizione del nuovo periodo di imposta mensile e al termine di presentazione della dichiarazione IVA.

La maggior parte degli Utenti ha sollevato le criticità nel coordinamento del nuovo termine mensile all’applicazione del pro rata; alcuni hanno evidenziato i riflessi sul compimento di determinate categorie di operazioni opzionali (esonero dagli adempimenti, esercizio di più attività, agricoltura, beni usati, detrazioni parziali, ecc.) e sui regimi particolari, come le società non operative e le condizioni all’effettuazione di rimborsi, che possono essere riscontrati solo annualmente.

Il calcolo del pro rata, in particolare, avviene su base annuale e le liquidazioni mensili si fondano su percentuali non definitive.

Analoghe sono le considerazioni per gli istituti connessi alla rettifica della detrazione, i quali assumono quale parametro di riferimento l’anno solare.

Con particolare riferimento ai rimborsi, è stato evidenziato che le imprese sarebbero legittimate a chiedere il rimborso delle eccedenze IVA in base alle singole dichiarazioni mensili e non più, quindi, solamente in sede di presentazione della dichiarazione annuale, con la conseguenza che si assisterebbe a una generalizzazione dei rimborsi infrannuali, oggi previsti solo per determinati operatori.

Altri Utenti, infine, segnalano la necessità di un coordinamento normativo tra le eventuali nuove tempistiche sulla presentazione della dichiarazione IVA standard e le regole sulla presentazione della dichiarazione integrativa di cui all’art. 2, commi 8 e 8-bis, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, richiamato dall’art. 8, comma 6, del medesimo decreto.

Proposte

Sono riportate, di seguito, le proposte degli Utenti della consultazione pubblica per risolvere le criticità segnalate.

  • Considerato che il mutamento delle condizioni che regolano la detrazione del tributo non può che essere valutato su base annuale, da parte di alcuni Utenti è stata individuata la necessità di predisporre un documento aggiuntivo, annuale, in base al quale determinare la percentuale di detraibilità, le eventuali modifiche a tale percentuale e le rettifiche che si rendano necessarie.
  • Un’altra proposta riguarda l’abolizione della dichiarazione riepilogativa annuale, da sostituire con un’altra forma di documentazione che possa garantire l’apparato informativo (pro rata, esportazioni, regimi speciali, IVA di gruppo etc.) contenuto nella stessa, mitigando il rischio di aggravio amministrativo mediante la previsione di un contenuto “snello” ed elementare delle singole dichiarazioni mensili, in linea con la stessa proposta di direttiva di un numero minimo di cinque caselle.
  • Considerato che il nuovo adempimento mensile verrebbe ad aggiungersi a tutti gli attuali adempimenti collegati alla contabilità IVA, quali la comunicazione ai fini dello spesometro, la comunicazione delle operazioni intercorse con soggetti localizzati in Paesi black list, la comunicazione delle operazioni intercorse con soggetti localizzati a San Marino e l’invio dei modelli Intrastat, alcuni Utenti ritengono opportuno eliminare tali adempimenti o, in subordine, di prevedere un accorpamento degli stessi.
  • Considerato che tra le informazioni che gli Stati membri possono esigere nell’ambito della dichiarazione IVA standard figura, al comma 1, lettera g)-ii) dell’art. 251, la possibilità di richiedere l’indicazione dell’imposta applicata sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi di cui il destinatario è debitore d’imposta, alcuni Utenti sottolineano che tale possibilità sia percorribile esclusivamente per quelle operazioni domestiche per le quali vige il regime del reverse charge, risultando invece particolarmente oneroso e difficilmente attuabile, a causa delle differenti aliquote IVA tra i vari Paesi dell’UE, nei casi in cui vige la regola generale che individua la territorialità nel luogo di stabilimento del cessionario o committente, e propende pertanto per la non implementazione nel nostro ordinamento di tale disposizione, il cui recepimento è lasciato alla discrezionalità degli Stati membri.
     

Potenziali effetti negativi

Alcuni Utenti della consultazione rilevano che la proposta di direttiva presenti degli elementi di incertezza interpretativa e applicativa.

Per alcune disposizioni, infatti, sarebbe opportuna una revisione della formulazione in modo da eliminare le attuali ambiguità che potrebbero suggerire interpretazioni di tipo “limitato”.

In riferimento alla possibilità di ampliare ad un anno il periodo di imposta, ad esempio, la Proposta non specifica quali siano “gli altri casi” in cui gli Stati membri possono autorizzare i periodi d’imposta più lunghi, avvertendo così il timore che l’ampia discrezionalità lasciata ai singoli legislatori possa spingersi a prevedere una estensione illimitata.

La Proposta, inoltre, dispone che in alcuni casi, debitamente giustificati, gli Stati membri possano chiedere alle imprese di compilare più delle ventisei caselle standard e, dunque, richiedere informazioni aggiuntive ai fini del controllo e dell’amministrazione dell’IVA per regioni e territori specifici o per regimi speciali eccezionalmente autorizzati dalla normativa IVA.

Alcuni Utenti valutano che una tale previsione possa incidere negativamente sull’obiettivo primario della standardizzazione della dichiarazione IVA. Le informazioni da fornire, infatti, dovrebbero essere uniformi in tutti gli Stati membri, in modo che quelle dichiarate in un Paese siano redatte esattamente nello stesso modo anche in tutti gli altri.

Altre osservazioni

Viene avvertita da alcuni Utenti l’esigenza di valutare il concetto di “micro-imprese” utilizzato dalla Commissione Europea. Tale concetto, infatti, in ambito europeo, non rispecchierebbe fedelmente la realtà produttiva italiana, con il rischio che potrebbero sottoporsi a regimi differenziati imprese sostanzialmente analoghe dal punto di vista strutturale.

In un certo numero di contributi si evidenzia l’opportunità di parametrare gli ordinari termini decadenziali delle procedure tributarie di accertamento con riferimento alla dichiarazione riepilogativa annuale.

In riferimento ai reati tributari, alcuni Utenti ritengono necessario intervenire nella determinazione delle fattispecie tipiche di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, incentrate sulle dichiarazioni annuali, e delle soglie quantitative assunte come rilevanti con riferimento a “ciascun periodo d’imposta”.

Viene segnalata, inoltre, la necessità di un coordinamento normativo tra le eventuali nuove tempistiche sulla presentazione della dichiarazione IVA standard e le regole sul ravvedimento operoso. Qualora dovesse essere recepita la modalità mensile di invio della dichiarazione, infatti, rimane necessario garantire un periodo per effettuare il ravvedimento che sia uguale a quello attualmente in vigore.

Alcuni Utenti, infine, sostengono che le conseguenze sopra evidenziate potrebbero essere superate qualora risultasse confermata la possibilità per gli Stati di estendere ad un anno il periodo d’imposta di riferimento per tutti i soggetti, indipendentemente dalle loro dimensioni, senza stravolgere, in tal modo, l’assetto dell’ordinamento interno.