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2003 IRES, Imposta sul reddito delle società

2003ires

Il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, ha introdotto, dal 1° gennaio 2004,  l'Imposta sul reddito delle società. L'imposta, che sostituisce l’Irpeg, si applica sul reddito percepito dalle società e dagli enti pubblici e privati diversi dalle società.

Sono esclusi: gli organi e le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi tra gli enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo.

L'aliquota, determinata nella misura del 27,5 per cento, si applica sulla differenza tra i ricavi tassabili e i costi ammessi in deduzione, ottenuti nell'ambito di un certo periodo di tempo denominato periodo d'imposta. In linea generale, i costi sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano imputati nel conto economico e concorrono alla base imponibile nel periodo d'imposta in cui tale imputazione è effettuata.