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1923 - 1973 Imposta complementare progressiva sul reddito

impostacomplsureddito

Era un'imposta personale, diretta, sintetica e progressiva sul reddito complessivo delle sole persone fisiche. Fu istituita con il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3062 [1]. L'imposta colpiva il reddito complessivo del contribuente, comprendendo tutti i redditi già considerati ai fini dell'imposta sui terreni, dei fabbricati e della ricchezza mobile e, in un sistema basato sull'imposizione diretta a carattere reale, costituiva uno degli strumenti per attuare i principi costituzionali di progressività e personalità dell'imposta, che sono stati poi realizzati dall' introduzione dell'I RPEF nel 1974.

A partire dal 1877 il modo in cui i sudditi del Regno dovevano contribuire alle spese dello Stato venne stabilito con Regio Decreto che approvava il Testo Unico delle leggi di imposta sui redditi della cosiddetta "ricchezza mobile" (costituita dai redditi in denaro o in natura derivanti da capitale o da lavoro). Questa norma rimase in vigore fino al 1958.

In seguito, l'Assemblea Costituente, approvando il 22 dicembre 1947 la Costituzione della nuova Repubblica, trattava dell'imposizione fiscale disponendo che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

A seguito della disposizione costituzionale nel 1958 venne emanato il "Testo unico delle leggi sulle imposte dirette" che sostanzialmente innovava il precedente Regio Decreto del 1877, istituendo varie imposte (successivamente abolite) cui si sommava la già nota imposta complementare progressiva sul reddito.

Nel 1973 venne emanata una riforma fiscale che istituiva l'imposta sul reddito delle persone fisiche, abolendo quelle precedentemente fissate. L'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo venne sostituita da una nuova imposta che assorbiva le precedenti (non più quindi complementare) calcolata in modo progressivo.

[1] Il successivo R.D.L. 17 settembre 1932 n. 1261, stabilì che doveva tenersi conto anche dei redditi la cui esistenza si fosse manifestata "per circostanze o elementi di fatto, con speciale riguardo al tenore di vita del contribuente". Quest'ultima disposizione introdusse per la prima volta nel nostro ordinamento, ai fini della determinazione del reddito, il metodo presuntivo o sintetico o anche induttivo, in contrapposizione al metodo analitico che, fino a quel momento, era il solo consentito.