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1862 Imposta sulle successioni e donazioni

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E' un'imposta occasionale che colpisce il valore dei trasferimenti del patrimonio sia mortis causa (successioni) che inter vivos (donazioni).

Prima dell'unificazione le successioni furono esenti da qualsiasi tassa nelle province meridionali, e colpite, invece, più o meno gravemente, in ragione del valore, in tutte le altre; in talune di esse l'aliquota era diversa, secondo che si trattava di beni immobili o di valori mobili. Più rigorose furono le tasse sulle successioni in Piemonte ed in Lombardia. In queste ultime regioni furono colpite anche le successioni in linea retta: in Piemonte, con l'aliquota proporzionale dell'1 per cento; in Lombardia, con l'aliquota dell'1 per cento sui valori mobiliari e del 2,5 sugli immobili. In Piemonte il tributo fu particolarmente gravoso, poiché i valori ereditari incidevano al lordo delle passività.

La proposta di legge di unificazione ebbe come obiettivo non solo di conguagliare tra le varie province il peso del tributo, ma anche di trarre un più largo provento per l'Erario. La tassa di successione, introdotta con legge 21 aprile 1862 n. 585 (nel contesto della citata disciplina della tassa di registro), fu estesa a tutto il Regno, temperando il rigore eccessivo che aveva il Piemonte[1]. Successivamente, con la legge del 23 gennaio 1902, n. 25, all. C, il tributo successorio assunse la caratteristica di un'imposta progressiva per scaglioni, con aliquote crescenti in funzione del valore delle singole quote ereditarie. Tale progressività fu ulteriormente accentuata dalla legge n. 1042 del 27 settembre 1914, che introdusse un sistema di progressione pura.

La prima raccolta legislativa organica in materia d'imposta sulle successioni fu rappresentata dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270. In base a tale disposizione, il trasferimento di ricchezza a causa di morte, anche presunta, o per assenza dichiarata (e così pure la donazione), fu soggetto a due imposte distinte, benché collegate tra loro, entrambe progressive: l'una colpiva l'asse ereditario globale netto; l'altra veniva designata come la normale imposta di successione, che colpiva le singole quote ereditarie e i legati.

L'imposta sulle successioni e donazioni fu prima disciplinata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, e poi sostituita dal Testo Unico approvato dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, in vigore dal 1° gennaio 1991.

Con la legge n. 383 del 18 ottobre 2001 l'imposta sulle successioni e donazioni è stata abrogata, per poi rivivere, sia con caratteristiche ormai consolidate che con tratti nuovi (aliquote, modalità di calcolo, ecc.) con l'articolo 2 del D.L. n. 262 del 2006, convertito dalla legge n. 286 del 2006.

Attualmente, l'imposta sulle successioni, disciplinata da regole generali, contenute nel D.Lgs. n. 346 del 1990 e da disposizioni particolari, previste dai commi da 47 a 51 dell' art. 2 del D.L. n. 262 del 2006, ha, come presupposto, i trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, mentre l'imposta sulle donazioni colpisce la donazione e gli altri atti di liberalità stipulati in forma scritta.

[1] Fu stabilito un minimo di esenzione (500 lire di netto) per le successioni in linea retta. Le donazioni furono equiparate alle successioni. Fu, inoltre, ammessa la detrazione delle passività, contrariamente a ciò che disponevano le leggi francesi e piemontesi. Vennero stabiliti saggi relativamente miti in linea retta e diversi in quella collaterale secondo il grado di parentela: 0,50 per cento in linea retta, 2 per cento tra i coniugi, 5 per cento tra fratelli e sorelle e tra zii e nipoti, 7 per cento tra cugini germani, 9 tra parenti fino al dodicesimo grado, 10 tra altri affini ed estranei.