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Immobili adibiti ad abitazione principale

L'art. 1 del Decreto legge 27 maggio 2008, n° 93 ha disposto l'esenzione Ici prima casa. A decorrere dall'anno 2008 (quindi, con riferimento anche al versamento del 16 giugno) è esclusa dall'ICI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, considerando tali anche quelle alla stessa assimilate dal Comune con proprio regolamento, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (Abitazione signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Con la risoluzione 12/DF del 5 giugno 2008  e 1/DF del 4 marzo 2009 il Dipartimento delle Finanze ha chiarito le condizioni per l’esenzione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente ha la residenza anagrafica. Tuttavia, qualora il contribuente ha stabilito la propria residenza in un immobile diverso da quello in cui dimora abitualmente, può usufruire per quest'ultimo delle agevolazioni per l'abitazione principale a condizione che riesca a dimostrarne al Comune l'utilizzo in modo abituale.
Condizione essenziale per il riconoscimento dell’esenzione è l'identità tra il soggetto obbligato al pagamento dell'Ici e quello che dimora abitualmente nell'immobile.
Nel caso di più contribuenti che abitano nell'immobile, l’esenzione spetta a ciascuno dei contitolari e deve essere rapportata ai mesi di destinazione.
Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9, utilizzate come abitazione principale del contribuente continua ad applicarsi la detrazione dall’imposta di euro 103,29 annui, da rapportare ai mesi di utilizzazione.

Con regolamento o delibera il Comune può:

assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
assimilare all'abitazione principale l'alloggio dato in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela e accordando a questi immobili l'applicazione dell'aliquota ridotta o anche della detrazione;
elevare l'importo della detrazione fino a 258,23 in alternativa alla riduzione fino al 50% dell'imposta dovuta per l'immobile adibito ad abitazione principale;
aumentare detta detrazione anche oltre 258,23 fino a concorrenza dell'intera imposta dovuta per l'abitazione principale. In tal caso però il Comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.
Per informazioni sulla detrazione il contribuente deve rivolgersi al Comune destinatario del versamento.