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Impatto normativa nazionale

Emerge dai contributi pervenuti che la proposta di direttiva potrebbe avere un particolare impatto per alcune tipologie di buoni con una peculiare disciplina IVA.

Come noto le schede telefoniche prepagate sono soggette alla disciplina dell’IVA monofase di cui all’articolo 74, comma 1, lettera d) del DPR 633/72. Gli operatori del settore hanno evidenziato che qualora detta disciplina dovesse essere modificata in conseguenza dell’adozione della direttiva, dovrebbero essere comunque previste disposizioni atte a garantire uno standard di semplificazione consentito dalle norme nazionali attuali. In particolare, è sentita l’esigenza di una semplificazione per quanto riguarda la fatturazione dei compensi dovuti dai soggetti intermediari che intervengono nella catena di distribuzione.

Per quanto riguarda il trattamento IVA dei buoni pasto, per alcuni rappresentanti del settore, sarebbe preferibile il mantenimento di un sistema nazionale differenziato, rispetto ad altri tipi di buono. Ciò in quanto, l’emissione e il riscatto dei buoni pasto hanno luogo nel territorio nazionale senza, quindi, effetti transfrontalieri distorsivi. Inoltre, si ritiene che la proposta di direttiva mal si adatti al fenomeno dei buoni pasto in Italia. Altri rappresentanti si sono espressi, invece, a favore di un trattamento armonizzato dei buoni pasto, senza alcuna differenziazione in ordine alle varie forme di buono. Il regime IVA nazionale dovrebbe a loro parere essere riformato conformemente alla proposta di direttiva al fine di assoggettare ad IVA l’operazione corrispondente al buono pasto all’atto dell’utilizzo del buono presso l’esercizio convenzionato.

È stato comunque osservato che in caso di riforma della normativa IVA nazionale sui buoni pasto, diventerebbe conseguentemente opportuna una revisione complessiva concernente anche il regime di deducibilità degli oneri in capo ai datori di lavori e ai lavoratori dipendenti.

È stato, inoltre, osservato che, le regole sul trattamento dei buoni non devono interferire con il regime speciale delle agenzie di viaggio. Tali regole potrebbero determinare incertezze applicative in particolare con riguardo al momento di effettuazione dell’operazione e alla determinazione del corrispettivo. Pertanto, è considerata positivamente la disposizione di cui all’articolo 30ter della proposta di direttiva, secondo cui la cessione di beni o la prestazione di servizi scaturenti dal buono, che rientrano nel regime speciale delle agenzie di viaggio, sono considerate ai fini dell'IVA in conformità alle norme che disciplinano detto regime.