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Esercizio detrazione

La proposta interviene sull’articolo 169 della direttiva per chiarire che l’emittente del buono ha diritto a detrazione per le spese connesse all’emissione del buono, nella misura in cui i beni ceduti o i servizi prestati danno luogo a detrazione, anche se il buono è accettato da un soggetto diverso. Ciò potrebbe verificarsi nel caso dei buoni multiuso.

Al riguardo, è stato osservato che il diritto a detrazione dell’emittente non dovrebbe dipendere dalle operazioni scaturenti dal buono, qualora il cedente/prestatore sia un soggetto diverso. La nuova formulazione dell’articolo 169 potrebbe, infatti, essere interpretata nel senso di limitare l’esercizio della detrazione in capo all’emittente, nel caso il buono sia utilizzato per l’acquisto di beni o servizi esenti.