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Definizione di buono

Coloro che hanno risposto alla consultazione pubblica si sono principalmente soffermati sulla definizione contenuta nella proposta di buono monouso e multiuso.

L’articolo 30bis presente nella proposta della Commissione definisce il buono come uno strumento che attribuisce il diritto a beneficiare di una cessione di beni o di una prestazione di servizi ovvero a ricevere uno sconto o un rimborso sul prezzo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi. L’articolo inoltre opera una distinzione fra buoni monouso, per i quali è nota la natura dell’operazione, l’aliquota e il luogo, che sarebbero tassati al momento dell’emissione e, i buoni multiuso, i cui suddetti elementi non sono noti, che sarebbero tassati al momento del loro utilizzo.

Tale definizione è considerata, da taluni, troppo ampia e generica tale da includere qualsiasi biglietto di accesso ad attività culturali o sportive. La stessa, pertanto, non sembrerebbe dare adeguata certezza agli operatori per la qualificazione del buono ai fini IVA e per armonizzare il trattamento di talune categorie di buoni nei diversi Stati membri.

La scheda telefonica prepagata, ad esempio, consente al cliente di attivare, a parità di prezzo e di aliquota, eventuali pacchetti di servizi elettronici predefiniti e opzionali per l’utente rispetto al servizio telefonico. Tali servizi possono essere resi da operatori diversi rispetto all’emittente del buono. Al riguardo, emerge l’esigenza di un chiarimento su quali siano gli elementi che possano incidere sulla natura del buono monouso e multiuso e le possibili linee di demarcazione.

Anche i buoni viaggio possono assumere la natura di buono sia monouso che multiuso a seconda che il tipo di servizio turistico sia determinato o determinabile con certezza, oppure, che rientri in un ventaglio di servizi alternativi a scelta del consumatore.

Opinioni differenti emergono per quanto riguarda il trattamento dei buoni pasto. Secondo alcuni, tali buoni andrebbero considerati nel novero dei buoni monouso al fine di evitare un incremento dei costi nella gestione del sistema nazionale dei buoni pasto, principalmente attribuibile ai margini sulla distribuzione previsti per i buoni multiuso e soggetti ad IVA. Altri ritengono, invece, che i buoni pasto, per loro stessa, natura, non possano essere considerati buoni monouso, in quanto essendo utilizzabili presso diversi esercizi convenzionati, l’identità del cessionario/prestatore non può essere nota al momento dell’emissione. Inoltre, tali operatori ritengono che l’unico momento da considerare rilevante ai fini IVA debba essere quello di utilizzo del buono e non quello dell’emissione, che rappresenta una mera movimentazione di carattere finanziario.