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IVA - Recepimento della direttiva 2010/45/UE

Dal 1° gennaio 2013 sono entrate in vigore le disposizioni contenute nell’art. 1, commi da 324 a 335, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), al fine di recepire la direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, recante modifiche alla direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione.

La materia è stata oggetto di una consultazione pubblica, per consentire al Dipartimento delle finanze di ottenere contributi ed osservazioni utili per la predisposizione di norme di recepimento della citata direttiva 2010/45/UE.

DESTINATARI

L’iniziativa è stata rivolta alle seguenti categorie di utenti: Associazioni economico-professionali, Università, Professionisti e Privati.

ESITO

In risposta alla consultazione pubblica sono pervenuti 26 contributi da associazioni di categoria, studi professionali, istituzioni universitarie ed esperti del settore.

L'interesse che la consultazione ha suscitato tra gli addetti ai lavori ha consentito all’Amministrazione finanziaria di ottenere analisi ed osservazioni di cui tener conto nella stesura finale delle disposizioni di recepimento della direttiva 2010/45/UE, approvate, in un primo momento, dall’art. 1 del decreto legge 11 dicembre 2012, n. 216 (c.d. decreto salva-infrazioni), non convertito in legge dal Parlamento, poi confluite nell'art. 1, ai commi da 324 a 335, della legge di stabilità 2013.

In particolare, oltre a talune modifiche di carattere formale, sono stati accolti i seguenti suggerimenti:

  • la modifica dell'art. 1, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, con la quale vengono sterilizzati, ai fini del riconoscimento dello status di "esportatore abituale", gli effetti dell'ampliamento della nozione di volume d'affari introdotta dalle modifiche apportate all'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che ora ricomprende anche le operazioni non rilevanti territorialmente di cui al nuovo comma 6-bis dell'art. 21 del citato D.P.R. n. 633 del 1972;
  • l'introduzione, nel nuovo comma 4 dell'art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, della lettera d), con la quale si consente la fatturazione differita (al giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione) anche per le prestazioni di servizi transfrontaliere di cui all'art. 6, sesto comma, primo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972, per le quali il momento di effettuazione è fissato all'atto dell'ultimazione del servizio.

Il Dipartimento delle finanze segnala, infine, che le osservazioni prodotte relativamente alla fatturazione elettronica ed alle modalità di conservazione delle fatture elettroniche, ancorché di interesse, non sono state, per il momento, prese in considerazione alla luce delle indicazioni fornite dal Forum italiano sulla fatturazione elettronica, istituito con decreto del Direttore Generale delle Finanze del 13 dicembre 2011.